1. Con i regolamenti di cui all'articolo 32, comma 1, sono altresì determinati gli
a) semplificazione delle procedure amministrative e riduzione dei tempi dei procedimenti e di contenimento dei relativi costi;
b) realizzazione di economie di scala, evitando duplicazioni funzionali;
c) ottimale impiego delle risorse;
d) determinazione della dimensione territoriale, correlata alle attività economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, alle realtà etnico-linguistiche, nonché alla popolazione residente che non deve essere inferiore a 200.000 abitanti;
e) ponderazione dei precedenti criteri, con riguardo alle specificità dell'ambito territoriale di riferimento, anche in relazione alla prossimità dei servizi resi al cittadino.